Controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro e valutazione dei rischi

23 febbraio 2011

Il decreto che regola il controllo del rispetto delle norme riguardo la sicurezza sui posti di lavoro, D.Lgs 81 del 2008, stabilisce che la responsabilità di tale vigilanza spetta alle Aziende Sanitarie Locali (ASL).

Affinché l’applicazione delle norme di sicurezza potesse risultare più efficace, si è scelto di uniformarsi al modello europeo che prevede, per esempio, la maggiore responsabilizzazione del datore di lavoro e la massima condivisione dei programmi di lavoro tra operai e datore di lavoro stesso. Il presupposto alla base di questo modello è che la sicurezza sui luoghi di lavoro può essere ottenuta solo tramite un processo di continuo miglioramento, e attraverso la piena condivisione e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti.

Gli organismi di vigilanza, vale a dire le ASL, hanno anche il compito di instaurare con le imprese un rapporto volto al sostegno delle imprese stesse in materia di sicurezza: viene, infatti, riconosciuto l’assunto che la pianificazione in termini di sicurezza dei luoghi di  lavoro necessiti di tempo per un’attuazione completa, e presenti dunque, nelle sue varie fasi di attuazione, risultati necessariamente parziali. Le ASL, inoltre, sono tenute a sostenere, laddove fosse consentito, un approccio aziendale volto alla semplificazione delle procedure.

La modifica al decreto 81/08 varata nel 2009 sostiene proprio l’importanza di quest’ultimo aspetto, vale a dire di una pianificazione a lungo termine in materia di sicurezza. La pianificazione consente infatti al datore di lavoro di programmare obiettivi specifici di miglioramento, in vista dei quali potrà prevedere ed organizzare risorse specifiche.

La pianificazione può risultare ancora più produttiva se: gli obiettivi inerenti l’area della prevenzione vengono integrati con quelli dell’area della sicurezza; se tutti i lavoratori partecipano al processo di sicurezza attraverso un loro rappresentante; se la sicurezza viene considerata sia un obiettivo etico, che un mezzo per migliorare il sistema produttivo aziendale, con ricadute positive anche in termini di bilancio.

La modifica al decreto del 2008 prevede inoltre:

- il passaggio da un sistema di regole centrali ad un sistema di regole locali, il che vuol dire che gli interventi in ambito di sicurezza devono sì rispettare la normativa vigente, ma sono da considerarsi come facenti parte di un progetto aziendale locale ed autodiretto.

Questo passaggio implica che il nuovo sistema di regole sarà decentrato, diffuso e stabilito da più soggetti, che sono poi quelli maggiormente coinvolti nel mantenimento della sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le ASL la decentralizzazione comporta una maggiore difficoltà nel controllo dei sistemi di sicurezza applicati dalle singole aziende secondo i propri specifici criteri. E’ anche vero però che la pianificazione presentata dall’azienda e gli obiettivi in essa contenuti sono un metro di giudizio fondamentale. Il raggiungimento di tali obiettivi è cioè il termine di paragone per giudicare l’adeguatezza o meno dei comportamenti adottati dai datori di lavoro in materia di sicurezza, senza tralasciare ovviamente tutto quello che è esigibile dall’organo di controllo stesso.

la delazione nel tempo degli obiettivi di sicurezza, che risultano, dunque, continuamente perfettibili. Questo comporta l’ammissione che non solo gli obiettivi si raggiungono nel tempo, ma anche che qualsiasi risultato può essere ulteriormente migliorato dopo aver accumulato le risorse necessarie per un nuovo intervento.

la richiesta di riorientare i servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL). Quest’ultima modifica implica innovazioni come: la verifica dell’avvenuta applicazione della pianificazione attraverso la valutazione dei rischi, un crono-programma degli interventi, le verifiche interne e un piano di riprogrammazione.

Si prevede inoltre che la SPSAL non debba essere l’unico organo addetto alla prevenzione, ma che la sua funzione debba essere integrata da tutti i soggetti attivamente coinvolti in materia di sicurezza come datori di lavoro, RSPP, RLS, lavoratori, consulenti e forze sociali come Associazioni sindacali e datoriali; soggetti che devono divenire degli interlocutori obbligati.

Gli articoli 28 e 29 del decreto stabiliscono, invece, le normative in materia di valutazione dei rischi, a cui vanno integrate quelle riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori, comprendenti anche riferimenti collegati ai rischi di stress da lavoro, e alle differenze di sesso, età e nazionalità.

Al datore di lavoro viene concessa piena autonomia non solo nella scelta dei modelli di valutazione, ma anche nella scelta degli strumenti più adatti alla sua realtà aziendale. Anche se la norma in materia di valutazione dei rischi è meno puntuale rispetto a quella in materia di sicurezza, gli obiettivi vengono controllati sempre secondo il criterio della loro continua perfettibilità. In pratica il controllo avviene secondo gli stessi parametri: indicazione del contenuto dell’azione, vale a dire indicazione dell’oggetto del progetto, finalità, criteri e metodi utilizzati ed infine responsabilità.

L’applicazione pratica del decreto prevede una serie di comportamenti:

in presenza di un documento di valutazione rischi già esistente non è necessario rifarlo, basta semplicemente integrarlo secondo le nuove normative. Sono, ad esempio, obbligatori a partire dal 1 gennaio 2009 gli obiettivi connessi ai nuovi contenuti  e ai nuovi rischi come la formazione e la vigilanza sanitaria sui nuovi rischi.

Il DVR deve contenere una data certa con apposizione della firma da parte del datore di lavoro e dei soggetti coinvolti, ma senza le procedure previste dal Codice Civile, essendo infatti il DVR un documento in divenire non può essere sottoposto ad eccessiva rigidità.

Il DVR deve essere consegnato al RSL;

Il DVR deve essere elaborato in collaborazione con il RSSP e il MC; l’apporto di quest’ultimo organo è fondamentale per stabilire una coerenza tra valutazione dei rischi e protocolli sanitari.

l’inadempienza viene valutata in base: alla mancata o incompleta osservanza della normativa, alla bassa qualità e alla bassa efficacia del prodotto ottenuto.  A seguito della verifica di una situazione di inadempienza viene comminata una contravvenzione con prescrizione; in caso invece di bassa qualità viene proposto all’azienda un miglioramento. Infine, in caso di buona/ottima qualità, l’azienda verrà gratificata e inclusa in sistemi premianti.